Codis-DRE
Nel corso dell’ultimo incontro del Tavolo Codis-Dre è stato discusso il tema dell’imposta di bollo in fattura e del relativo trattamento ai fini Iva nonché della deducibilità del costo. Di seguito il testo completo:
Nel corso della riunione del Tavolo istituito tra il Codis (Coordinamento degli Ordini lombardi) e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, tenuta il giorno 8 maggio 2023, a commento della risposta ad interpello n. 428 del 2022, è stato specificato che l’imposta di bollo applicata alle operazioni oggetto di fatturazione elettronica è soggetta alla medesima disciplina Iva a cui soggiace il corrispettivo dell’operazione e non costituisce anticipazione in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972. Quanto sopra in quanto la risposta ad interpello effettua il seguente passaggio “Con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente. Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso ….” Trattandosi quindi di un riaddebito trova applicazione la disciplina generale che fa assumere a dette somme lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale.
Ai fini delle imposte sui redditi l’addebito del bollo in fattura costituisce compenso e, simmetricamente, il pagamento dell’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore può costituire, per lo stesso soggetto, costo deducibile ricorrendo le condizioni previste in via generale dalla normativa di riferimento sulla determinazione del reddito.