Titolare effettivo
Lo scorso mercoledì 6 dicembre è stata emessa l’ordinanza con cui la quarta sezione del TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023. Commercialista Telematico ne ha già dato notizia con l'intervento titolato Proroga Titolare effettivo (NdR: è chiaro che tecnicamente non è una proroga ma la sostanza non cambia...).
Sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo: l'ordinanza del TAR
Il Giudice ha ritenuto che l’istanza cautelare fosse assistita dal prescritto requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007.
Occorrerà attendere l'udienza pubblica del 27 marzo 2024 per sapere che fine farà tale adempimento, ovvero se verrà confermato oppure annullato.
Che fare ora?
Gli addetti ai lavori, incaricati di espletare la pratica, si stanno chiedendo dunque come comportarsi, ovvero se portare o meno a termine l’incarico.
Ma non solo: c’è poi da chiedersi cosa succederà a chi ha correttamente adempiuto a tale incombenza, sostenendo le spese per i diritti e compensi agli incaricati.
Vediamo allora gli aspetti da considerare, che sono di natura civilistica e pratica.
Innanzitutto, occorre prendere atto che l’adempimento non è stato né confermato né eliminato, né tantomeno prorogato: è stato semplicemente sospeso.
Ciò significa che, ad oggi, non esiste l'obbligo ma potrebbe “resuscitare” a marzo, se il TAR rigetterà la richiesta di annullamento.
Da questa considerazione consegue la risposta alle predette domande conseguenti alla sospensione dell'obbligo.
Le due domande a cui rispondere
Per quanto riguarda il comportamento da tenere da parte dell’incaricato (espletarlo comunque o sospenderlo), occorre considerare che non si può affermare che sia venuto a mancare l’oggetto dell’incarico, perché, come detto, esso è stato al momento (semplicemente) sospeso, in attesa dell’udienza di marzo.
Si ritiene dunque che anche l’incarico debba intendersi sospeso, e quindi l’incaricato non possa portarlo a termine, se non in caso di espressa richiesta del cliente, informato della situazione.
Per quanto attiene invece la sorte degli adempimenti già conclusi, essa sarà nota soltanto dopo l’udienza di marzo:
- in caso di annullamento dell’adempimento, si potrà dare seguito ad una istanza di rimborso per i diritti indebitamente pagati; ovviamente, è da escludere il rimborso del compenso corrisposto all’incaricato, in quanto esso è legato alla prestazione che comunque è stata resa;
- in caso di conferma dell’adempimento (ossia di rigetto dell’istanza presentata al TAR), non vi sarà alcuna ripercussione sugli adempimenti effettuati.