Nomina organi di controllo art. 2477 cc
Come anticipato nella circolare n.12 dell’08 aprile e n.13 del 12 aprile e nella allegata nota del 3 aprile scorso redatta dalla Commissione consultiva “Collegio sindacale revisione legale”, il Registro Imprese di Brescia sta inviando in questi giorni un sollecito alle società che, pur tenute, non abbiano ancora nominato l’organo di controllo o il revisore.
La stretta lettura delle norme porterebbe a ritenere dovuta una nomina a valere sul triennio 2023-25, dovendo pertanto l'organo di controllo e/o revisore esprimere un giudizio già sul bilancio 2023, pena il rischio di impugnabilità di un bilancio privo della stessa.
In ogni caso, si ricorda infatti che l’art. 2477, 2° comma, lettera c) del Codice civile, prevede per le Srl e per le Cooperative tipo Srl l’obbligo di nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico – o del revisore quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Ai sensi del 5° commma, nel caso in cui tali imprese non abbiano adempiuto all'obbligo di legge entro congruo termine, la nomina sarà effettuata d’ufficio dal Tribunale delle imprese su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente.
Al fine di formare un elenco di soggetti da nominare da sottoporre all’attenzione del Tribunale, gli iscritti interessati a mandare la loro candidatura per le nomine in oggetto sono pregati di compilare il MODULO e di inviarlo entro il 31 maggio 2024 a:
Vista la delicatezza del tema, si invita a comunicare la propria disponibilità solo se si sarà in grado di garantire l'accettazione degli incarichi in caso di nomina, salvo naturalmente i casi di incompatibilità previsti dalla legge. Posto che il Tribunale potrà nominare sia un organo di controllo sia un revisore (o un organo di controllo cui sia attribuita anche la funzione di revisore), sarà opportuno, avendone titolo, fornire la propria disponibilità per entrambi i ruoli.