Si riporta una breve sisntesi di quanto riportato nell'informativa n.100/2026 del CNDCEC:
Nuove Istruzioni UIF (18/12/2025): In vigore dal 1° luglio, disciplinano l'individuazione del referente SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette) per i soggetti non sottoposti a vigilanza di settore.
Titolare degli obblighi: Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il destinatario delle norme antiriciclaggio è sempre il singolo professionista persona fisica (es. commercialista iscritto all'Albo) che svolge l'incarico.
Ruolo di Studi Associati e STP: La forma associata o societaria è solo la modalità organizzativa/logistica dell'attività, non il soggetto obbligato dalla legge.
INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE SOS:
Negli studi associati / STP: Il referente SOS coincide con il singolo professionista titolare della prestazione, che mantiene la responsabilità diretta della segnalazione. La struttura non può nominare un unico referente (legale rappresentante o delegato) per tutti i professionisti che vi operano.
Negli enti/persone giuridiche: Il referente SOS coincide con il legale rappresentante (o un suo delegato) solo quando la legge individua come destinatario una persona giuridica distinta.
Procedure interne comuni: Le STP e gli studi associati possono comunque adottare procedure condivise per il supporto, la conservazione dei documenti, il coordinamento e la tutela della riservatezza, senza che ciò attenui la responsabilità del singolo professionista.
GUARDA l'informativa n.100/2026

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