L’Area Anagrafica della Camera di Commercio ha chiesto di diffondere tra gli Iscritti il seguente comunicato: “con riferimento all'accertamento dell'omesso deposito del bilancio di esercizio al registro delle imprese (art. 2630, secondo comma, codice civile), tale tipologia di violazione amministrativa è da ritenersi "permanente". Per questa ragione, la violazione amministrativa può essere accertata più volte per la medesima omissione, così come più volte può essere richiesto il pagamento della sanzione amministrativa. La violazione verrà accertata ogni qualvolta un funzionario camerale, nello svolgimento della propria attività, sia costretto a rilevare che il bilancio non risulta depositato al registro delle imprese. Poiché ogni anno il registro delle imprese riceve i bilanci annuali delle società di capitali e cooperative è probabile che la violazione venga accertata ogni anno.
Ricordo che nel caso di violazione "permanente" i soggetti a cui contestare la violazione amministrative e a cui chiedere il pagamento della sanzione sono tutti gli amministratori che si sono succeduti nel tempo da quando il bilancio non è stato depositato. La "permanenza" della violazione cessa solo quando l'impresa regolarizza la posizione della società con il precitato deposito di bilancio di esercizio.
Colgo l'occasione per ricordare che:
Rammento, infine, che nel caso non si concordasse con l'accertamento della violazione amministrativa, è possibile la presentazione di scritti difensivi all'Ufficio "Tutela del mercato", sempre presso la Camera di Commercio di Brescia. Il collegamento ipertestuale per ricevere tutte le informazioni necessarie è il seguente: http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=237 “.

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